I "numeri" dell'abitazione
Decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio del 1975
In sintesi:
Altezze minime delle stanze:
-2.40m per corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli;
-2.70m per tutti gli altri ambienti della casa.
La regola è valida in tutta Italia, a eccezione delle Comunità Montane, che possono arrivare a 2.55m in virtù delle condizioni climatiche e della particolare tipologia edilizia.
L'art.2 del Decreto riguarda le superfici minime delle camere da letto:
-9mq per una persona;
-14mq per due persone.
Lo stesso articolo dispone inoltre che nelle camere da letto, nel soggiorno e nella cucina debba esserci una finestra apribile.
L'art.3 fissa la superficie minima per i monolocali:
-28mq per una persona;
-38mq per due persone.
La dimensione della superficie delle aperture è prefissata ad 1/8 della superficie pavimentata.
Nel 1975 furono fissate in Italia alcune regole igienico-sanitarie per gli edifici, questo perché la speculazione edilizia in quegli anni era arrivata a livelli indecenti: le imprese di costruzioni sfruttavano al massimo i metri quadrati di suolo a disposizione per vendere appartamenti e ricavarne elevati profitti, il legislatore volle quindi porre un freno a questo indecoroso fenomeno.
In sintesi:
Altezze minime delle stanze:
-2.40m per corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli;
-2.70m per tutti gli altri ambienti della casa.
La regola è valida in tutta Italia, a eccezione delle Comunità Montane, che possono arrivare a 2.55m in virtù delle condizioni climatiche e della particolare tipologia edilizia.
L'art.2 del Decreto riguarda le superfici minime delle camere da letto:
-9mq per una persona;
-14mq per due persone.
Lo stesso articolo dispone inoltre che nelle camere da letto, nel soggiorno e nella cucina debba esserci una finestra apribile.
L'art.3 fissa la superficie minima per i monolocali:
-28mq per una persona;
-38mq per due persone.
La dimensione della superficie delle aperture è prefissata ad 1/8 della superficie pavimentata.
Commenti
Posta un commento